D.P.R. 1480/1965
Art. 16 — Cessazione contributi Enpas per il trattamento economico di malattia Nei confronti del personale operaio del …
Art. 16. Cessazione contributi Enpas per il trattamento economico di malattia Nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'art. 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'art. 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'art. 29 e, salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente decreto relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'art. 30 della legge 5 marzo 1961, numero 90.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1480/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.