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D.P.R. 1480/1965

Art. 10 — Congedo ordinario Agli operai del Ministero della difesa spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito …

ELI /it/dpr/1965/11/18/1480/art/10parte di D.P.R. 1480/1965
Art. 10. Congedo ordinario Agli operai del Ministero della difesa spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo eppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese. Nulla e' innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

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