D.P.R. 1479/1965
Art. 71 — Con regolamento di esecuzione saranno determinati i programmi per gli esami di concorso e di promozione
Art. 71. Con regolamento di esecuzione saranno determinati i programmi per gli esami di concorso e di promozione. Sino a quando non sara' stato emanato il regolamento di cui al precedente comma i programmi saranno stabiliti, di volta in volta, con decreto del Ministro.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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