D.P.R. 1479/1965
Art. 67 — Fino a quando non sara' costituito il Consiglio di amministrazione unico del Ministero della difesa, per i pr…
Art. 67. Fino a quando non sara' costituito il Consiglio di amministrazione unico del Ministero della difesa, per i provvedimenti concernenti il personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici di cui alle tabelle numero 5, 38, 39, 51, 52, 53 e 54, per le domande di trasferimento e inquadramento dello stesso personale, nonche' per i provvedimenti relativi al personale da ammettere ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale di detti ruoli unici a norma del terzo comma dell'art. 56 o da nominare negli stessi ruoli ai sensi del penultimo comma dell'art. 66, si pronuncera' una speciale Commissione presieduta dal Ministro per la difesa o, per delega, da un Sottosegretario di Stato e composta: a) dal Segretario generale; b) dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate; c) da tre direttori generali civili, ivi compresi quelli preposti alle direzioni generali degli impiegati civili e degli operai, e da altrettanti ufficiali con funzioni di direttori generali; essi sono nominati con decreto del Ministro per la difesa; d) da un rappresentante del personale civile per ognuna delle tre forze armate, designati dagli altri membri dell'anzidetta Commissione e nominati con decreto del Ministro per la difesa. Le funzioni di segretario della Commissione speciale di cui al primo comma saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa di una delle direzioni generali del personale civile delle tre forze armate o della direzione generale per gli impiegati civili della Difesa, se costituita, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per la difesa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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