Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1479/1965Art. 64
D.P.R. 1479/1965

Art. 64 — Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministero della difesa puo' collocare nelle categorie degli i…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/64parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 64. Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministero della difesa puo' collocare nelle categorie degli impiegati civili non di ruolo, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, nei limiti dei contingenti di categoria e di servizio - Esercito, Marina, Aeronautica - da stabilirsi con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro e comunque per un contingente massimo di 1800 unita': a) il personale che, alla data del 31 ottobre 1965, disimpegni almeno da due esercizi finanziari un incarico di studio nell'interesse dei servizi della Difesa ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) coloro che, comunque, alla predetta data, prestino almeno da due anni la loro opera con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa con retribuzione a carico dello stato di previsione della spesa di detto Ministero;. c) coloro che, occupati negli ultimi tre anni anteriori alla data predetta, per un periodo continuativo di almeno due anni, presso uffici operanti in Italia di organismi militari internazionali o di singoli Stati esteri, facenti parte della Comunita' atlantica, siano stati licenziati prima della entrata in vigore del presente decreto.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1479/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 63 Art. 65 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.