D.P.R. 1479/1965
Art. 59 — Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nella qualifica iniziale dell…
Art. 59. Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva speciale del personale delle cancellerie giudiziarie militari, dopo l'inquadramento previsto nel precedente art. 18, sono conferiti agli impiegati che rivestono la qualifica di cancelliere e che hanno superato la prova di esame di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, mediante scrutinio per merito comparativo effettuato dalla Commissione del personale della Giustizia militare, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del citato regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122. Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nelle qualifiche iniziali delle altre carriere direttive speciali, dopo l'inquadramento previsto dal precedente art. 21, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo: a) agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo risultati idonei nei concorsi di merito distinto e negli esami di idoneita' di cui agli articoli 176 e 177 del testo unico approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo che abbiano riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di "ottimo" e che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 370 del citato testo unico o si trovino nelle condizioni di cui all'ultime comma dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143. I posti che risultino ancora disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive speciali di cui al secondo comma sono conferiti mediante colloquio sui servizi di istituto agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo che abbiano riportato nell'ultimo triennio Un giudizio complessivo non inferiore a quello di "distinto" e che siano in possesso dei requisiti di cui ai citato primo comma dell'art. 370 del predetto testo unico o si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143. Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi. La Commissione esaminatrice e' costituita da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da quattro membri, uno dei quali docente universitario e gli altri tre scelti fra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1479/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.