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D.P.R. 1479/1965

Art. 56 — I posti che nella prima attuazione del presente decreto risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali de…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/56parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 56. I posti che nella prima attuazione del presente decreto risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di cui alle annesse tabelle, dopo che saranno stati effettuati i trasferimenti, gli inquadramenti ed i collocamenti in ruolo previsti dai precedenti articoli, saranno conferiti mediante concorso agli impiegati civili di ruolo che appartengano alle carriere della stessa Amministrazione immediatamente inferiori a quelle nelle quali esistono i posti disponibili, che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al ruolo al quale aspirano e che abbiano svolto almeno da tre anni le relative mansioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale in possesso del diploma di laurea in lettere od equipollente e' ammesso a partecipare al concorso di cui al primo comma per i posti eventualmente disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione di appartenenza, sempreche' abbia svolto da almeno tre anni le relative mansioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulle domande di ammissione al concorso decide il Ministro per la difesa, tenendo conto della effettiva natura delle mansioni svolte e della qualita' del servizio, sentito il Consiglio di amministrazione o, per gli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina nei ruoli di cui alle tabelle numeri 5, 38, 39, 51, 52, 53 e 54, la speciale Commissione di cui all'art. 67. Il concorso consistera' in un colloquio sui servizi di istituto, preceduto, per l'accesso alle carriere, direttive, da una prova scritta a carattere teorico pratido avente attinenza ai servizi medesimi, nella quale deve essere riportato, ai fini dell'ammissione al colloquio, un punteggio non inferiore a sette decimi. Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi. La graduatoria dei candidati per l'accesso alle carriere direttive e' stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono cosi' composte: a) per l'accesso alle carriere direttive, da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da quattro membri, uno dei quali docente universitario e gli altri tre scelti tra gli impiegati di carriera con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; b) per l'accesso alle carriere di concetto, da un presidente, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva don qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, e da quattro membri, scelti tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; c) per l'accesso alle carriere esecutive, da un presidente, scelto tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, e da quattro membri, scelti tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. Le funzioni di segretario, per ciascuna delle Commissioni di cui alle lettere a), b) e c), sono disimpegnate da un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. I posti che risultino ancora disponibili, dopo effettuati i concorsi previsti dai commi precedenti, sono conferiti mediante normale concorso per esami da indire tra gli impiegati non di ruolo, compresi quelli di cui all'art. 64 del presente decreto, della categoria corrispondente alla carriera cui appartiene il ruolo per il quale e' indetto il concorso, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di eta'.

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