D.P.R. 1479/1965
Art. 50 — I ruoli organici della carriera ausilia del personale addetto agli uffici, del personale tecnico dell'Amminis…
Art. 50. I ruoli organici della carriera ausilia del personale addetto agli uffici, del personale tecnico dell'Amministrazione centrale e del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina, di cui al quadro 70-b allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73-a allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle n. 57, 58 e 59 annesse al presente decreto. Il ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale assume la denominazione di ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici della Marina. In sede di prima applicazione i posti disponibili nella nuova qualifica di agente superiore, di cui alla tabella n. 59, sono conferiti a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra coloro che complessivamente abbiano un minimo di permanenza di 10 anni nella qualifica di agente capo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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