Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1479/1965Art. 46
D.P.R. 1479/1965

Art. 46 — Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva periferica dei telefonisti dell'Esercito, di cui al quadro 5…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/46parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 46. Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva periferica dei telefonisti dell'Esercito, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' trasformato nel ruolo organico della carriera esecutiva dei centralinisti telefonici della Difesa (uffici centrali e periferici), con la consistenza di cui alla tabella n. 53 annessa al presente decreto. Nel ruolo organico di cui al precedente comma sono inquadrati nel seguente ordine di precedenza, eventualmente anche in soprannumero: a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui allo stesso comma; b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera a), anche se inquadrati in detto ruoli aggiunto dopo l'entata in vigore del presente decreto; c) i centralinisti telefonici ciechi assunti in applicazione della legge 14 luglio 1957, n. 594, modificata dalle leggi 28 luglio 1960, n. 778, e 5 marzo 1965, n. 155, e inquadrati nella 3° categoria del personale avventizio. Tali impiegati saranno collocati nella qualifica iniziale del ruolo; d) gli impiegati dei ruoli aggiunti corrispondenti ad altri ruoli delle carriere esecutive delle tre forze armate che svolgono mansioni di telefonista almeno da un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se inquadrati nei detti ruoli aggiunti dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo. Gli impiegati di cui alle precedenti lettere b), c) e d) devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nel ruolo aggiunto o di assunzione quale avventizio di 3° categoria, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data suddetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Gli impiegati di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di pari qualifica.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1479/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 45 Art. 47 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.