D.P.R. 1479/1965
Art. 4 — Il ruolo organico della carriera direttiva del Servizio chimico militare dell'Esercito, di cui al quadro 12-a…
Art. 4. Il ruolo organico della carriera direttiva del Servizio chimico militare dell'Esercito, di cui al quadro 12-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 12 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, assume la denominazione di ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, con la consistenza di cui alla tabella n. 8 annessa al presente decreto. L'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito del personale appartenente al ruolo della carriera direttiva del Servizio chimico militare e' effettuato sulla base della corrispondente qualifica con l'sanzianita' posseduta. Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, e' richiesto il possesso del diploma di laurea in chimica o in ingegneria chimica o in fisica o in scienze biologiche. Il personale avente qualifica di chimico aggiunto o fisico aggiunto e' inquadrato nella qualifica iniziale del nuovo ruolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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