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D.P.R. 1479/1965

Art. 35 — Nella prima attuazione del presente decreto possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo degli assistenti …

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/35parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 35. Nella prima attuazione del presente decreto possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo degli assistenti tecnici di cui al precedente articolo 34, nel seguente ordine di precedenza: a) nella qualifica corrispondente, il personale dei ruoli organici delle carriere esecutive della Marina che, alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, da almeno sei mesi era adibito a mansioni di rilevatore statistico, recensore, traduttore e operatore per i servizi dello Stato Maggiore della Marina. Il personale trasferito in detto ruolo conserva, a tutti gli effetti, l'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza: b) nella qualifica corrispondente o, in mancanza, nella qualifica iniziale gli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive, anche se inquadrati in detti ruoli dopo la data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso lo Stato Maggiore della Marina alla data anzidetta, con le mansioni di cui alla precedente lettera a). Il personale di cui alle lettere a) e b) deve presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta. Sulle domande provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se proveniente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

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