D.P.R. 1479/1965
Art. 16 — La Commissione per il personale della Giustizia militare, di cui all'art
Art. 16. La Commissione per il personale della Giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della Giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera istituita a norma dell'art. 13. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio a cancelliere capo del Tribunale supremo militare o a cancelliere capo della Procura generale militare, la Commissione e' integrata con il cancelliere capo del Tribunale supremo militare; quest'ultimo, nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, e' sostituito dal cancelliere capo di qualifica piu' elevata e con maggiore anzianita' di qualifica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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