D.P.R. 1478/1965
Art. 8 — L'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione provvede: a predisporre gli atti per i rapporti …
Art. 8. L'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione provvede: a predisporre gli atti per i rapporti con il Parlamento; alla elaborazione e alla formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti l'Amministrazione della difesa e all'esame di quelli predisposti da altre Amministrazioni dello Stato; alla predisposizione ed alle altre incombenze per l'emanazione dei decreti presidenziali e ministeriali che non rientrano nella specifica competenza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali; alla redazione delle pubblicazioni ufficiali periodiche di competenza; alla risoluzione di questioni di massima sulla interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di legge vigenti; ad assistere, nel campo giuridico, gli Stati Maggiori e gli organi centrali del Ministero.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 8.
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