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D.P.R. 1478/1965

Art. 41 — Alla data in cui sara' completata l'organizzazione indicata nell'art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/41parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 41. Alla data in cui sara' completata l'organizzazione indicata nell'art. 1, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno sostituiti da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e composto: dal segretario generale o, in sua assenza, dal capo del suo ufficio; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate; dagli ufficiali o impiegati che hanno l'effettiva direzione delle direzioni generali e degli uffici centrali; da due rappresentanti del personale. In assenza del Ministro o del Sottosegretario delegato la presidenza del Consiglio e' assunta dal segretario generale; in assenza anche del segretario generale, dal direttore generale piu' anziano.

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