D.P.R. 1478/1965
Art. 39 — A decorrere dalla data di cui al precedente art
Art. 39. A decorrere dalla data di cui al precedente art. 38 la lettera c) del secondo comma dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente la istituzione del Consiglio superiore delle forze armate, e' sostituita dalla seguente: "c) il segretario generale del Ministero della difesa, il quale puo' farsi rappresentare da un generale o da un ammiraglio addetto al suo ufficio".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 39.
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