D.P.R. 496/1964
Art. 93 — Le malattie, imperfezioni o deformita' non specificate in questo elenco, ma che palesemente rendano inabili a…
Art. 93. Le malattie, imperfezioni o deformita' non specificate in questo elenco, ma che palesemente rendano inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma solo dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilita'. Avvertenza: L'individuo affetto da diverse infermita' od imperfezioni, nessuna delle quali considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa e' contemplata per motivare la riforma, sara' riformato in seguito ad osservazione quando in complesso quelle infermita' od imperfezioni siano incompatibili con le esigenze della vita militare. Visto: il Ministro per la difesa: ANDREOTTI
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