D.P.R. 496/1964
Art. 30 — L'epilessia nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione …
Art. 30. L'epilessia nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di crisi di grande male o piccolo male o di crisi psico motorie, mediante l'esame psichiatrico nei casi di psicosi epilettiche o di alterazioni del carattere, completate dai dati anamnostici e da rapporti informativi e possibilmente da esame elettroencefalografico. Avvertenze: 1. Il periodo di osservazione ospedaliera non dovra', di massima, superare i 15 giorni. 2. Gli ufficiali medici del Corpi che abbiano constatato un attacco epilettico invieranno la proposta di rassegna contenente la particolareggiata relazione del caso, al direttore dell'ospedale militare, che decidera' se dare corso alla rassegna stessa ovvero ordinare il ricovero in osservazione del soggetto. 3. Nel caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sara' proposto per la aggregazione temporanea alla rispettiva compagnia o distaccamento di sanita' per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, eccettuato il servizio di assistenza agli infermi, perche' si sia meglio in grado di accertarne nella vita attiva, gli eventuali episodi nervosi.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 496/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.