Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 496/1964Art. 23
D.P.R. 496/1964

Art. 23 — a) Tutte le deformazioni di grado notevole congenite ed acquisite del rachide

ELI /it/dpr/1964/05/28/496/art/23parte di D.P.R. 496/1964
Art. 23. a) Tutte le deformazioni di grado notevole congenite ed acquisite del rachide. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare. b) Le malattie croniche della colonna ed i loro esiti (osteocondriti, spondilosi deformanti, spondiloartrite anchilosante, discopatie, ernie del disco, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare. Avvertenza: Il portatore di gibbo manifesto potra' essere dichiarato inabile dagli Organi di reclutamento, senza che egli si presenti personalmente, sulla scorta di documentazione probatoria del capo dell'Amministrazione comunale.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 496/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.