D.P.R. 496/1964
Art. 2 — a) La debolezza di costituzione grave
Art. 2. a) La debolezza di costituzione grave. b) La debolezza di costituzione meno grave, trascorso il periodo della rivedibilita'. Avvertenza: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovra' sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per se stessi una malattia, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico-funzionale o di uno stato morboso latente, ovvero di una predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto e' poco adatto a sopportare le fatiche e i disagi del servizio militare. I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute, la sottigliezza e la sollevabilita' di essa in larghe pliche, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di essa in corrispondenza delle regioni sottoclaveari, la sua scarsa perimetria, la sua limitata espansibilita', la micropolia denopatia, ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esitera' a pronunciare un giudizio di inabilita'. Nei casi meno evidenti il giudizio potra' essere avvalorato da altre indagini che valgano a determinare l'indice di robustezza dell'individuo ed il suo tipo bio-morfologico. A tale scopo si dovra' dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico che deve essere valutato in rapporto alla statura e che, in ogni modo, puo' costituire di per se' solo causa di inabilita' al servizio, quando sia al disotto del limite di cm. 78, anche se siano poco spiccati altri elementi riferibili a debolezza di costituzione. Per i provvedimenti medico-legali da adottare in rapporto alle varie stature il perito si atterra' alle norme dettate dalla tabella che segue, la quale ha, peraltro, valore orientativo. TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico Saranno riformati gli iscritti di leva affetti da debolezza di costituzione grave e giudicati invece rivedibili quelli affetti la debolezza meno grave. Il presente articolo va applicato prima od all'atto dell'incorporazione. La eventuale deficienza del perimetro toracico riscontrata durante la prestazione del servizio militare e' da interpretare, infatti, quale entita' nosologica sopravvenuta da identificare o da valutare di volta in volta. N. B. - Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace, facendolo scorrere sulle areole mammillari di modo che il suo margine superiore venga a strisciare sulla base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso passera' a guisa di un ponte sulla doccia vertebrale, rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto senza pero' esercitare sui tessuti manifesta compressione, i suoi capi nel frattempo si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale e si sovrapporranno in modo che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore all'altro capo. L'esaminando dovra' stare ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti al lato del corpo, con le spalle bene aperte e portate dietro per impedite una esagerata sporgenza delle scapole, dovra' respirare senza sforzo. La misurazione sara' eseguita durante il riposo respiratorio, cioe' al momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori. In tal modo il perito potra' contemporaneamente rendersi conto dell'ampiezza e della simmetria delle escursioni toraciche negli atti respiratori.
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