D.P.R. 496/1964
Art. 14 — a) I tumori di natura maligna, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 14. a) I tumori di natura maligna, dopo osservazione in ospedale militare. b) I tumori di natura benigna compresi gli angiomi e le teleangectasie quando per serie, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti disturbi funzionali. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare. Avvertenza: Il perito dovra' specificare sempre: natura, sede, volume del tumore.
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