D.P.R. 496/1964
Art. 12 — La lebbra, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 12. La lebbra, dopo osservazione in ospedale militare. N.B. - Nei casi in cui l'affezione sia comprovata da attestati rilasciati dal direttore di un lebbrosario o di clinica universitaria o dal medico provinciale, il giudizio potra' essere pronunciato dai Centri di reclutamento, senza l'esame personale dell'iscritto.
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