D.P.R. 237/1964
Art. 90 — Rinvio della prestazione del servizio militare di fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle ar…
Art. 90. Rinvio della prestazione del servizio militare di fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione del genitore o di chi ne fa le veci, puo', in tempo di pace, ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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