D.P.R. 237/1964
Art. 61 — Decisioni del Consiglio di leva - Obblighi dei militari in congedo illimitato provvisorio - Arruolamento senz…
Art. 61. Decisioni del Consiglio di leva - Obblighi dei militari in congedo illimitato provvisorio - Arruolamento senza visita per gli ammessi a dispensa, ritardi e rinvii). Il Consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui al precedenti artt. 59 e 60: a) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 6; b) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per gli iscritti che si trovino nei casi previsti dal successivo art. 91 e sulle domande intese ad ottenere il primo ritardo o il rinvio di cui ai successivi artt. 85, 86, 88, 89 e 90; c) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 52 e 62; d) pronuncia la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal successivo Capo IV; e) pronuncia l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i gia' arruolati volontariamente; f) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva o il ritardo o il rinvio della prestazione del servizio militare ai sensi degli artt. 91, 85, 86, 88, 89 e 90, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 45; g) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutino di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncia altresi' il loro arruolamento senza visita; h) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denuncie ricevute, decide in conseguenza; i) fornisce al comandante del Distretto militare, per gli arruolati della leva di terra, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorita' giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio. Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal Consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva o il ritardo, o il rinvio dalla chiamata alle armi previsti, rispettivamente, dagli articoli 91, 85, 86, 88, 89 e 90.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 61.
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