D.P.R. 237/1964
Art. 58 — Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ri…
Art. 58. Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonche' una indennita' ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da localita' diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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