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D.P.R. 237/1964

Art. 55 — Giudizio della magistratura ordinaria Le questioni di cui al precedente art

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/55parte di D.P.R. 237/1964
Art. 55. Giudizio della magistratura ordinaria Le questioni di cui al precedente art. 54 sono giudicare con procedura di urgenza del Tribunale nella cui giurisdizione siede il Consiglio di leva, in contradditorio del presidente del Consiglio di leva. La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' ammesso il ricorso per Cassazione.

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