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D.P.R. 237/1964

Art. 45 — Sessione di leva Le operazioni di leva, per ogni singola classe, si svolgono in un'unica sessione

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/45parte di D.P.R. 237/1964
Art. 45. Sessione di leva Le operazioni di leva, per ogni singola classe, si svolgono in un'unica sessione. La sessione della leva di terra ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La durata ed i termini della sessione della leva di mare sono stabiliti, per ogni classe, dal Ministro per la difesa. Durante tali sessioni, i Consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, o al ritardo o al rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 91, 85, 86, 88, 89 e 90 gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'art. 61. I giovani di cui al precedente comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta. Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di dispensa dal compiere la ferma di leva, o di ritardo, o di rinvio o che non vi abbiano titolo, i Consigli di leva procedono al loro esame personale. Gli arruolati senza visita ai sensi del quarto comma del presente articolo saranno sottoposti a visita psicofisico-attitudinale all'atto della loro incorporazione alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.

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