D.P.R. 237/1964
Art. 22 — Concessione di nulla osta per l'espatrio ai soggetti alla leva ed agli obblighi di servizio militare L'espatr…
Art. 22. Concessione di nulla osta per l'espatrio ai soggetti alla leva ed agli obblighi di servizio militare L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva, puo' essere autorizzato per determinazione del Ministro per la difesa o delle autorita' dipendenti all'uopo delegate.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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