D.P.R. 237/1964
Art. 17 — Espatrio dei soggetti alla leva A nessuna restrizione e' soggetta la concessione del passaporto: a) ai giovan…
Art. 17. Espatrio dei soggetti alla leva A nessuna restrizione e' soggetta la concessione del passaporto: a) ai giovani che espatriano per qualsiasi motivo, anteriormente al 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di eta', i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo articolo 56; b) ai giovani che espatriano dal 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di eta' fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituiti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici. Analogo trattamento viene concesso agli iscritti che si recano all'estero nel periodo anzidetto per compiere un corso di studi presso Istituti superiori a carattere universitarie. In proposito valgono le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica per gli studenti universitari. Nei casi previsti dalla lettera b), la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le autorita' incaricate per il rilascio del passaporto debbono quindi avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 56 per far constare una sua eventuale inabilita' al servizio militare, sara', senz'altro, arruolato durante le operazioni di leva sulla propria classe. Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco debbono subito notificare al competente Ufficio di leva, per gli iscritti alla leva di terra, ovvero all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, le generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui e' di retto. La concessione del passaporto ai giovani che intendono recarsi all'estero dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di eta' per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera b) e nel secondo comma, oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, e' soggetta alle restrizioni determinate dal regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1) la modifica dell'art. 17, comma 4 e (con l'art. 40, comma 1, numero 5)) la modifica dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) e comma 5.
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