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D.P.R. 237/1964

Art. 147 — Mancanza alla chiamata Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i reati di mancanza alla…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/147parte di D.P.R. 237/1964
Art. 147. Mancanza alla chiamata Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i reati di mancanza alla chiamata previsti dai Codice penale militare di pace o dal Codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari sono puniti con le pene ivi stabilite. I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione dell'autorita' giudiziaria militare.

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