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D.P.R. 237/1964

Art. 141 — Pene per i favoreggiatori dei renitenti Chiunque occulti o ammetta al suo servizio un renitente e' punito con…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/141parte di D.P.R. 237/1964
Art. 141. Pene per i favoreggiatori dei renitenti Chiunque occulti o ammetta al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi. Chiunque cooperi alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese a un anno. La stessa pena si applica a coloro che con artifizi o raggiri impediscano o ritardino la presentazione all'esame personale di un iscritto. Se il colpevole e pubblico ufficiale, ministro di culto, agente o impiegato dello Stato, la pena e' elevata fino a due anni di reclusione ed e' comminata la multa estensibile fino a L. 80.000.

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