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D.P.R. 237/1964

Art. 135 — Renitenza E' considerato renitente: a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si pre…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/135parte di D.P.R. 237/1964
Art. 135. Renitenza E' considerato renitente: a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta agli effetti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 53 e al primo e terzo comma dell'art. 75 o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati; b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale; c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 63, quinto comma; d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dai precedenti articoli 125 e 126. La dichiarazione di resistenza e' pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui alla lettera d), la dichiarazione di renitenza e' pronunciata, all'estero, dalle autorita' diplomatico-consolari o dai comandanti delle navi militari.

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