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D.P.R. 237/1964

Art. 127 — Congedamento dei marinai arruolanti eccezionalmente e indennita' e rimborsi Il personale arruolato in base ai…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/127parte di D.P.R. 237/1964
Art. 127. Congedamento dei marinai arruolanti eccezionalmente e indennita' e rimborsi Il personale arruolato in base ai precedenti articoli 125 e 126 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono - giunti a bordo militari del C.E.M.M. destinati a coprire le deficienze organiche. Al personale predetto vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione su sulle loro navi del personale, arruolato a norma dei precedenti articoli 125 e 126 sono a carico dell'Amministrazione militare.

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