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D.P.R. 237/1964

Art. 120 — Militari di truppa che prestarono servizio nei Corpi armati dello Stato I militari di truppa in congedo illim…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/120parte di D.P.R. 237/1964
Art. 120. Militari di truppa che prestarono servizio nei Corpi armati dello Stato I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell'Esercito che prestarono servizio nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi.

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