D.P.R. 237/1964
Art. 118 — Matrimonio dei militari in congedo I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre matr…
Art. 118. Matrimonio dei militari in congedo I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorita' militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.