D.P.R. 237/1964
Art. 113 — Congedo illimitato e congedo assoluto Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'at…
Art. 113. Congedo illimitato e congedo assoluto Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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