D.P.R. 237/1964
Art. 111 — Ferme volontarie e rafferme Le ferme volontarie e le rafferme sono quei periodi di servizio militare che si c…
Art. 111. Ferme volontarie e rafferme Le ferme volontarie e le rafferme sono quei periodi di servizio militare che si compiono alle armi per propria elezione. Il militare in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. Le modalita' e la durata delle ferme volontarie e delle rafferme sono stabilite dalle norme relative al reclutamento dei volontari.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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