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D.P.R. 237/1964

Art. 111 — Ferme volontarie e rafferme Le ferme volontarie e le rafferme sono quei periodi di servizio militare che si c…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/111parte di D.P.R. 237/1964
Art. 111. Ferme volontarie e rafferme Le ferme volontarie e le rafferme sono quei periodi di servizio militare che si compiono alle armi per propria elezione. Il militare in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. Le modalita' e la durata delle ferme volontarie e delle rafferme sono stabilite dalle norme relative al reclutamento dei volontari.

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