D.P.R. 237/1964
Art. 105 — Congedo anticipato a domanda Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitat…
Art. 105. Congedo anticipato a domanda Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenite situazioni di famiglia, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 7) dell'art. 91, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai Consigli di leva competenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 105.
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