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D.P.R. 237/1964

Art. 103 — Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero I militari dispensati dal presentarsi alle armi perche'…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/103parte di D.P.R. 237/1964
Art. 103. Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero I militari dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciottesimo anno di eta', ovvero con le modalita', di cui agli articoli 17 e 22 del presente decreto, i quali rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferita di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da Convenzioni stipulate con Stati esteri. Coloro che rimpatriano dopo il compimento del trentesimo anno di eta' sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

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