D.P.R. 237/1964
Art. 103 — Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero I militari dispensati dal presentarsi alle armi perche'…
Art. 103. Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero I militari dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciottesimo anno di eta', ovvero con le modalita', di cui agli articoli 17 e 22 del presente decreto, i quali rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferita di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da Convenzioni stipulate con Stati esteri. Coloro che rimpatriano dopo il compimento del trentesimo anno di eta' sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento ed ha confermato l'abrogazione dell'art. 103.
Modifica · 2
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 103.
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativonel modificare l'art. 27 della L. 31 maggio 1975, n. 191 (in G.U. 13/6/1975 n. 154) ha conseguenetemente disposto (con l'art. 8) la modifica dell'art. 103.
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