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D.P.R. 1229/1959

Art. 9 — La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre t…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/9parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 9. La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena formulati, sono chiusi inpieghi, suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario. Se gli esami hanno luogo in piu' sedi, la Commissione esaminatrice formula un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame, e ciascun esemplare viene chiuso impiego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi e' conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle sedi di esame direttamente al presidente della Corte di appello, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del Comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.

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