D.P.R. 1229/1959
Art. 9 — La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre t…
Art. 9. La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena formulati, sono chiusi inpieghi, suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario. Se gli esami hanno luogo in piu' sedi, la Commissione esaminatrice formula un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame, e ciascun esemplare viene chiuso impiego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi e' conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle sedi di esame direttamente al presidente della Corte di appello, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del Comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.
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