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D.P.R. 1229/1959

Art. 73 — Per gravi motivi il Ministro puo' ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funzioni anche pri…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/73parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 73. Per gravi motivi il Ministro puo' ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funzioni anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata, e l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio, se la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina non abbia luogo nel termine di novanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'ufficiale giudiziario, nelle forme di cui all'art. 81, il provvedimento di sospensione.

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