D.P.R. 1229/1959
Art. 71 — Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato pena…
Art. 71. Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto al trattamento economico di cui all'art. 148 che sarebbe spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di sospensione o di destituzione, nonche' agli aumenti periodici di cui ai secondo comma del citato art. 148 successivamente maturati fino alla data in cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.
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