D.P.R. 1229/1959
Art. 67 — All'ufficiale giudiziario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per altra della…
Art. 67. All'ufficiale giudiziario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per altra della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa.
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