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D.P.R. 1229/1959

Art. 53 — Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato giuridico…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/53parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 53. Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dell'ufficiale giudiziario; debbono essere, altresi', indicate le variazioni verificatesi nello stato di famiglia che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio. I capi d'ufficio, ogni qualvolta l'ufficiale giudiziario deve essere sottoposto a valutazione o a giudizio da parte della Commissione di vigilanza e di disciplina, debbono verificare se lo stato matricolare contiene tutte le notizie di cui al precedente comma, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte e cancellazioni e apporvi la data e la firma.

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