D.P.R. 1229/1959
Art. 48 — L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli uffic…
Art. 48. L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi. Egli non e' esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.
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