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D.P.R. 1229/1959

Art. 28 — L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come mag…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/28parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 28. L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.

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