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D.P.R. 1229/1959

Art. 26 — L'Ufficiale giudiziario e' esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il se…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/26parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 26. L'Ufficiale giudiziario e' esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare.

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