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D.P.R. 1229/1959

Art. 2 — Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della im…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/2parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 2. Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilita' e della insequestrabilita' sia della retribuzione, sia delle indennita', sia degli assegni, nonche' agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.

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