D.P.R. 1229/1959
Art. 177 — Agli ordinativi di pagamento previsti dal presente ordinamento e' applicabile la prescrizione biennale stabil…
Art. 177. Agli ordinativi di pagamento previsti dal presente ordinamento e' applicabile la prescrizione biennale stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
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