Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1229/1959Art. 170
D.P.R. 1229/1959

Art. 170 — Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell'art

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/170parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 170. Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 152, riguardanti le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede. Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'art. 153, riguardanti la gratificazione annuale, sostituito al trattamento economico minimo garantito dall'art. 148 quello garantito dall'art. 169.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 169 Art. 171 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.