D.P.R. 1229/1959
Art. 161 — Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di 1050
Art. 161. Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di 1050. La pianta organica per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro. Il personale femminile non puo' superare il quindici per cento dell'organico complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari.
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